Il Caso in esame è stato deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20227/2013 e trae origine da una lite insorta tra un’Emittente Televisiva ed un Regista il quale proponeva ricorso all’autorità giudiziaria lamentando un’illegittima riduzione e deformazione della sua opera filmica da parte dell’Emittente medesima.

Nello specifico il Regista contestava come l’opera, concepita e realizzata in un format di due puntate da cento minuti ciascuna, fosse stata invece trasmessa dall’Emittente in una sola puntata di minutaggio inferiore ai cento minuti e priva di scene fondamentali per la compiutezza e comprensibilità dell’opera anche nel suo significato sociale.

Il Regista chiedeva pertanto l’inibitoria di ogni utilizzazione dell’opera in versione diversa dall’originale e il risarcimento del danno.

Dall’altro lato, l’Emittente si difendeva eccependo come il Regista le avesse contrattualmente accordato il diritto di modificare l’opera ed eccependo altresì come, in ogni caso, nella sua versione finale, l’opera non potesse in alcun modo ritenersi lesiva della reputazione dell’autore.

Le norme coinvolte. La legge sulla protezione del diritto d’autore (L. n. 633/1941, per brevità “LA”) si occupa dell’integrità dell’opera attraverso due disposizioni che prevedono altrettanti diritti.

L’art. 20 LA stabilisce che, indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica ed anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica medesimi, “l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Il diritto previsto dall’art. 20 rientra nella categoria dei c.d. diritti morali ed è inalienabile, ovvero non può essere ceduto in alcuna forma, e ha durata illimitata nel tempo.

L’art. 18 LA ultimo comma prevede in capo all’Autore “il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione”; tale diritto ha invece natura patrimoniale ed è trasferibile come tutti i diritti di utilizzazione economica.

Gli interessi protetti dalle norme a presidio dell’integrità dell’opera sono sia di natura patrimoniale, sia di natura personale. Per ciò che concerne gli interessi patrimoniali viene in rilievo la possibilità, per l’autore, di godere dei vantaggi economici e sociali che derivano dalla notorietà artistica e intellettuale e, quindi, in generale, il godimento di tutti quei benefici che possono derivare dall’indicazione di paternità dell’opera.

Tra gli interessi di natura personale quello preminente è senza dubbio l’interesse ad acquisire e conservare la reputazione che deriva dalla corretta comunicazione al pubblico della propria opera, ove per reputazione deve intendersi l’insieme delle qualità, valori, concezioni, atteggiamenti etc. che risultano dall’opera e che, insieme, contribuiscono a formare l’identità artistica e professionale dell’autore.

Specularmente, si può affermare che le norme in esame tutelano anche l’interesse della collettività ad una corretta fruizione e percezione del contributo creativo di un autore.

Ambito applicativo e coordinamento. Le norme anzidette trovano applicazione per lo più nei rapporti che l’autore ha nei confronti di cessionari o concessionari dell’opera. Come predetto, il diritto di introdurre modificazioni nell’opera previsto dall’art. 18 LA è un diritto patrimoniale e come tale trasferibile al pari degli altri diritti di utilizzazione economica.

Ciò implica che, se l’autore cede tale diritto autorizzando in tal modo il cessionario ad effettuare elaborazioni o a introdurre modificazioni sull’opera originaria, allora l’autore stesso potrà opporsi a tali elaborazioni e/o modificazioni solo e se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 LA: ovvero solo qualora le elaborazioni e/o le modificazioni dell’opera arrechino pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.

Qualora, al contrario, i cessionari dell’opera non siano autorizzati alle modifiche, l’autore potrà rivendicare in sua difesa il proprio diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione ai sensi dell’art. 18 LA a prescindere da quanto previsto dall’art. 20 LA.

La decisione della Corte. Nel caso trattato dalla sentenza n. n. 20227 del 2013 il Regista, soccombente sia primo grado sia in appello, ricorreva alla Suprema Corte richiamando il suo inalienabile e non alienato diritto morale all’integrità della propria opera, modificata, invece, e a suo dire svilita, a danno della sua reputazione. Negava inoltre che la clausola contrattuale pattuita autorizzasse qualsiasi stravolgimento dell’opera e ribadiva come di fatto non gli fosse stata concessa neppure la possibilità di eliminare il proprio nome dalla versione trasmessa.

La Cassazione, accogliendo le tesi difensive dell’Emittente, ha confermato la validità delle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello ed ha ribadito come queste abbiano correttamente applicato l’articolo 20 LA rilevando che, in virtù di tale norma, “non ogni modificazione dell’opera costituisce violazione del diritto morale dell’autore, ma solo quella che comporti delle modificazioni sostanziali o formali che ne alterino la coerenza narrativa, il significato complessivo del suo messaggio ovvero il suo pregio artistico”.

La Corte ha precisato che ciò che determina la violazione dell’articolo 20 LA “non è tanto l’ampiezza delle modifiche, quanto la loro incisività nello stravolgere ed alterare il significato ed il valore dell’opera in modo tale da recare pregiudizio alla reputazione dell’autore” negando in tal modo l’assunto del Regista ricorrente secondo cui nessuna possibilità di modifica dell’opera, sia pure minima, sarebbe consentita.

La sentenza della Corte ha poi chiarito come la tesi del Regista ricorrente apparisse riferibile non già al diritto morale d’autore ma a quello di utilizzazione economica dell’opera di cui all’articolo 18 LA che prevede in capo all’autore il diritto di impedire ogni modificazione dell’opera. Tale diritto, come sopra evidenziato, a differenza di quello morale che è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è invece alienabile a terzi e, nel caso di specie, risulta essere stato contrattualmente ceduto all’Emittente la quale, quindi, era legittimata ad effettuare le modifiche ritenute opportune per lo sfruttamento commerciale dell’opera con l’unico limite di cui all’articolo 20 LA (cioè senza arrecare pregiudizio all’onore e al decoro dell’autore).

In merito alle modifiche effettuate dall’Emittente sull’opera del Regista, la Corte ha rilevato che “il vulnus all’onore, al prestigio dell’autore ed all’integrità dell’opera non può ricondursi in astratto ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all’uopo rilevanti” ed ha confermato come tale accertamento fosse stato adeguatamente effettuato dalla Corte d’appello la quale, dopo aver visionato il film, aveva correttamente rilevato che sebbene i consistenti tagli all’opera filmica ne avessero accelerato la cadenza narrativa, la struttura sequenziale del racconto e la sua coerenza erano rimasti comunque inalterati, al pari del messaggio sociale che l’autore intendeva proporre. Da ciò ha conclusivamente desunto che il film non aveva subito apprezzabili modificazioni qualitative che potessero pregiudicare la reputazione artistica del Regista.

Ulteriore Casistica. In senso opposto al caso in esame, sono stati considerati lesivi del diritto morale al rispetto dell’integrità dell’opera la distribuzione di live show musicali con registrazioni aventi gravi difetti e imperfezioni (App. Milano 3-7-2003); l’accostamento di opere letterarie o musicali a campagne promozionali di altri prodotti o servizi (Trib. Milano 6-7-2004); la pubblicazione di un libro preceduto da una prefazione fortemente critica e discordante rispetto alle ideologie espresse nell’opera principale (Trib. Milano 27-11-1995).

Curiosità & Aneddoti. Prima dell’approvazione della Legge 6 agosto 1990 n. 223 (la Legge Mammì, ovvero la seconda legge organica di sistema che l’ordinamento italiano ha avuto in materia radiotelevisiva) un consistente numero di controversie ha visto contrapporsi autori di opere cinematografiche ed emittenti televisive sul tema delle interruzioni pubblicitarie. Gli autori, infatti, invocavano l’art. 20 LA per opporsi alle interruzioni pubblicitarie dei propri film.

In una prima fase, una parte minoritaria e più rigorosa della giurisprudenza ha ritenuto che qualunque interruzione potesse potenzialmente provocare una lesione del diritto morale d’autore indipendentemente dalla sua frequenza, dalla sua durata e a prescindere anche da quale fosse la natura del film interrotto.

Successivamente, sulla base del principio secondo il quale la lesione del diritto morale andasse valutata in concreto e caso per caso, la tesi prevalente in giurisprudenza ha per lo più escluso che le interruzioni pubblicitarie di un film arrecassero pregiudizi agli interessi personali degli autori.

Dopo l’entrata in vigore della Legge Mammì, che ha regolato modalità e condizioni dell’inserimento dei messaggi pubblicitari, il contenzioso sulla materia si è di fatto azzerato e non si hanno più avuto notizie di vertenze relative alle interruzioni pubblicitarie di film o altre opere.

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