DIRITTO D’AUTORE
L’autore di una canzone, che ne scriva il testo e ne componga la parte musicale o che svolga una soltanto delle due attività (che ne sia quindi solo autore o solo compositore), produce un’opera dell’ingegno quale frutto della propria creatività.
L’istituto giuridico del Diritto d’Autore tutela i frutti di tale attività intellettuale riconoscendo all’autore dell’opera una serie di diritti a carattere sia patrimoniale sia morale.
Protagonisti del mercato editoriale sono l’opera musicale con il suo autore-compositore, l’editore che gestisce l’opera musicale acquisita dall’autore-compositore, e le società di gestione collettiva che si occupano dell’intermediazione (raccolta e distribuzione) del diritto d’autore in Italia (Siae e Soundreef).
Dunque, un autore – se scrive e basta – o cantautore – se scrive e performa – monetizza la propria attività attraverso la gestione del diritto d’autore da parte del proprio editore (c.d. gestione diretta) e attraverso la gestione del diritto d’autore da parte della società di gestione collettiva cui l’autore o cantautore stesso sarà iscritto (c.d. gestione collettiva).
Vediamo, sinteticamente, quali sono i diritti che vengono amministrati e ripartiti attraverso la gestione collettiva e quella diretta.
GESTIONE COLLETTIVA
Le società di gestione collettiva (o collecting societies), in Italia Siae e Soundreef, ricevono mandato da parte di autori ed editori per la gestione e la tutela dei propri diritti e, sulla base di questo mandato, le società medesime concedono tramite licenza le opere amministrate agli utilizzatori, raccogliendo poi i proventi e provvedendo alla redistribuzione in favore degli autori/editori.
Chi sono gli utilizzatori e in quali settori operano? I settori in cui intervengono le società di gestione collettiva sono quelli della pubblica esecuzione (c.d. public performance), la diffusione radiofonica e televisiva (broadcasters radio e tv), le utilizzazioni online e la riproduzione fonografica.
Per quanto riguarda la musica live, le società di gestione collettiva incassano, a titolo di diritto d’autore, una quota dell’8,5% circa del prezzo del biglietto di accesso all’evento. Gli organizzatori dei concerti richiedono e ottengono una licenza, sia da Siae sia da Soundreef se sono eseguiti sia brani in gestione Soundreef sia brani in gestione Siae, seguendo una procedura che tramite la compilazione del borderò (on-line) garantisce il calcolo analitico delle royalty spettanti ad autori ed editori i cui brani sono stati eseguiti in quel determinato evento live.
I broadcasters radio e Tv, cosi come i Digital Service Providers (DSP) per le utilizzazioni online (es. Spotify, Apple Music, etc.), pagano invece alle collecting una licenza il cui prezzo si basa su un valore percentuale di tutti gli incassi pubblicitari annuali e gli abbonamenti. Sarà poi compito delle collecting monitorare le utilizzazioni del proprio repertorio (tramite i reports inviati dai broadcasters e i DSP), per poi rendicontare e distribuire ai propri iscritti.
GESTIONE DIRETTA – RUOLO DELL’EDITORE
Per quanto riguarda invece la gestione diretta, gli editori monetizzano tutti i diritti che le collecting (Siae e Soundreef) non gestiscono e sono essenzialmente i diritti relativi a sincronizzazioni audiovisive, abbinamento a marchi commerciali, riproduzione grafica, traduzione e/o elaborazione.
Così come una casa discografica ha il ruolo di commercializzare e promuovere le registrazioni fonografiche, anche l’editore è partner attivo dell’autore e ha il compito di gestire, tutelare e sviluppare le composizioni musicali affidategli. L’editore, infatti, oltre a proporre le composizioni musicali inedite ad artisti interpreti, produttori e case discografiche per nuove interpretazioni, promuove i propri cataloghi in tutte quelle aree di utilizzazioni commerciali quali sincronizzazioni in film, serie televisive, spot commerciali e audiovisivi in genere.
CONTRATTO DI EDIZIONE MUSICALE
Il rapporto che lega autore ed editore è regolato dal c.d. contratto di edizione musicale o, comunemente, contratto editoriale.
Tramite questo accordo l’autore-compositore cede all’editore, a fronte di un determinato corrispettivo, i diritti di utilizzazione economica di una o più opere musicali da lui composte.
Vediamo innanzitutto come vengono determinati i corrispettivi nel contratto di edizione. I proventi generati dai diritti di pubblica esecuzione dell’opera vengono misurati in 24esimi. Di questi, 12/24 vengono usualmente riservati all’editore e gli altri 12/24 all’autore. Questi ultimi, convenzionalmente, vengono ripartiti riservando 6/24 o 8/24 alla parte musicale e, rispettivamente, 6/24 o 4/24 al testo letterario.
Il contratto tra autore ed editore specificherà quindi le ripartizioni secondo il meccanismo sopra illustrato e conterrà poi la previsione secondo la quale il mandato per l’amministrazione e il pagamento dei diritti di pubblica esecuzione è affidato alla società di gestione collettiva presso cui è iscritto l’autore e alla quale saranno dichiarate, tramite gli appositi bollettini, le chiavi di ripartizione dei compensi previste dal contratto di edizione medesimo.
Lo stesso dicasi per i diritti di riproduzione fono-meccanica, le cui chiavi di ripartizione sono però usualmente indicate nel contratto in percentuale. Solitamente nella misura del trenta per cento in favore del compositore della parte musicale, e del venti per cento in favore dell’autore del testo letterario.
Come abbiamo visto, i proventi derivanti dalla pubblica esecuzione, diffusione e riproduzione meccanica sono mediati dalle società di collecting che ripartiscono poi ad autori ed editori in base alle indicazioni del bollettino depositato presso la collecting di riferimento.
Per gli altri diritti patrimoniali acquisiti attraverso il contratto di edizione e riassunti nella c.d. gestione diretta, invece, non c’è una mediazione da parte delle collecting.
Nel caso di una sincronizzazione audiovisiva, ad esempio, sarà l’editore stesso a negoziare la licenza con l’eventuale produttore interessato (televisivo, cinematografico etc.) e a concedere il diritto di sincronizzazione dopo averne negoziato il compenso. Ugualmente, nel caso in cui un brand voglia riprodurre parte del testo di una canzone su un capo d’abbigliamento, questi dovrà necessariamente passare attraverso il consenso dell’editore e la negoziazione con quest’ultimo dei corrispettivi per la concessione dei relativi diritti.
Questi sfruttamenti dell’opera non intermediati dalle collecting devono essere rendicontati periodicamente dall’editore il quale si obbliga usualmente a versare i corrispettivi in favore dell’autore con cadenza semestrale previo invio dei rendiconti.
DURATA DELLA CESSIONE DEI DIRITTI EDITORIALI
Uno degli aspetti più rilevanti dei contratti di edizione è la durata della cessione dei diritti. Infatti, è consuetudine nel mercato italiano ed europeo che tutti i diritti di utilizzazione economica vengano ceduti dall’autore all’editore per un periodo di tempo estremamente ampio, ovvero per tutto il periodo di protezione dell’opera (quindi, per tutta la durata della vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore).
Per tale ragione, i contratti di edizione possono prevedere una clausola di cessione del contratto mediante la quale l’autore esprime, ora per allora, il proprio consenso ad una eventuale cessione a terzi, da parte dell’editore, del contratto medesimo. Ciò avviene nell’interesse dell’editore il quale, in tal modo, si assicura la possibilità di poter meglio disporre dei diritti acquisiti.
Infine, bisogna sottolineare che il contratto di edizione è comunque frutto di una negoziazione privata tra le parti e perciò, a seconda della forza negoziale delle parti stesse, il contenuto di alcune obbligazioni potrà assumere diverse sfumature. Un autore di un certo rilievo, ad esempio, potrebbe imporre all’editore una serie di limitazioni per quelle utilizzazioni che l’autore stesso ritiene sensibili come, ad esempio, il divieto di accostamento della propria opera a determinati marchi commerciali o prodotti.
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