DEFINIZIONE E AVENTI DIRITTO

 I diritti connessi rappresentano un prodotto culturale differente rispetto al diritto d’autore. Da un lato, il diritto d’autore si occupa dei diritti di sfruttamento economico dell’opera musicale intesa in senso astratto, dall’altro lato, il diritto connesso è invece il diritto relativo allo sfruttamento economico dell’opera musicale registrata su un supporto fisico e digitale.

In quanto tale, il diritto connesso è un diritto che nasce, e quindi monetizza in favore degli aventi diritto, a fronte della diffusione in pubblico di musica registrata o video musicali.

L’opera registrata è il frutto di un’interpretazione eseguita dall’Artista Interprete Esecutore grazie all’investimento e all’organizzazione di un Produttore. Sono questi, infatti, i c.d. aventi diritto, ovvero i due soggetti cui la legge attribuisce il diritto connesso.

IL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI

Il Produttore, definito produttore di fonogrammi ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Diritto d’Autore (LDA), è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dell’opera musicale. È dunque il proprietario del master che, nella maggior parte dei casi, sarà la casa discografica che ha sostenuto le spese di registrazione per la fissazione dell’opera su supporto.

L’ARTISTA INTERPRETE ESECUTORE

L’Artista Interprete Esecutore (AIE) trova la sua definizione nell’art. 82 LDA e, ai sensi della norma, rientrano nella definizione di AIE “coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario”. Nel caso di un’opera musicale, Artisti Interpreti Esecutori sono quindi essenzialmente i cantanti e i musicisti.

I titolari del diritto connesso, dunque, non sono coloro che hanno realizzato l’opera in astratto, ma sono coloro che hanno fissato l’opera nel supporto. Lato diritto d’autore abbiamo infatti l’opera musicale in senso astratto che coinvolge quali soggetti interessati autore ed editore ed è protetta dalle società di gestione che intermediano il diritto d’autore (Siae e Soundreef). Dal lato del diritto connesso abbiamo invece la registrazione fonografica che coinvolge il Produttore e l’Artista Interprete Esecutore ed è protetta e gestita dalle sue collecting di riferimento, diverse da quelle che intermediano il diritto d’autore.

RUOLI MULTIPLI

E’ bene precisare che gli aventi diritto sopra descritti possono convergere sullo stesso soggetto il quale, in quel caso, svolgerebbe i rispettivi ruoli (Produttore e AIE) in ambiti non necessariamente separati: ad esempio l’Artista che si auto-produce assumerà su si se la doppia qualifica di AIE e Produttore di fonogrammi: investendo su sé stesso e auto-producendo la propria registrazione fonografica l’artista sarà proprietario del master e conseguentemente proprietario a titolo originario dei diritti di produttore di fonogrammi che la legge gli attribuisce, nonché, parimenti, titolare dei diritti di artista interprete esecutore.

COLLECTING DI RIFERIMENTO

Nel panorama italiano, attualmente, le collecting che intermediano i proventi generati dal diritto connesso per i Produttori di Fonogrammi sono Scf, Afi, Itsright, Getsound, Evolution e Audiocoop.

Le collecting che invece intermediano i proventi generati dal diritto connesso per gli Artisti Interpreti Esecutori sono Nuovo Imaie, Itsright e Getsound.

Per monetizzare il diritto connesso, dunque, gli Artisti Interpreti Esecutori e i Produttori devono essere iscritti ognuno alla propria collecting di riferimento. Il Produttore, inoltre, dovrà assicurarsi la titolarità del codice ISCR (International Standard Recording Code) che è il sistema di identificazione internazionale per registrazioni audio e video musicali essenziale ai fini della gestione del diritto connesso.

Quali sono i diritti connessi gestiti dalle collecting di riferimento? Da dove e come monetizzano Produttori e Artisti Interpreti Esecutori? I diritti gestiti dalle collecting che si occupano di diritto connesso sono l’equo compenso e il diritto di copia.

 L’EQUO COMPENSO

L’equo compenso, previsto dagli articoli 73 e 73 bis LDA, è il compenso a cui hanno diritto i Produttori e gli Artisti Interpreti Esecutori ogni qualvolta viene utilizzata in luogo pubblico una musica registrata anche non a scopo di lucro.

Secondo il testo dell’art. 73, che si occupa delle utilizzazioni a scopo di lucro, “il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti esecutori”.

L’art. 73 bis, relativo alle utilizzazioni non a scopo di lucro, stabilisce che “gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro”.

IL DIRITTO DI COPIA

Quanto al diritto di copia, la legge sul diritto d’autore (art. 71 sexies) consente la riproduzione privata di fonogrammi e video-grammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Per compensare tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle riproduzioni private di opere protette dal diritto d’autore realizzate con idonei dispositivi o apparecchi, lo Stato applica ai produttori di supporti vergini, apparecchi di registrazione memorie etc. un importo fisso che in tal modo riconosce così agli autori, ai produttori e agli artisti il diritto a un compenso a fronte della riproduzione privata.

La Legge affida a SIAE il compito di riscuotere presso fabbricanti ed importatori di apparecchi di registrazione e di supporti vergini il compenso per copia privata e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla Legge stessa, anche tramite le loro associazioni di categoria.

Dunque, una volta che il Produttore abbia dato mandato alla sua collecting di riferimento e una volta che l’Aie si sia iscritto ad una delle collecting che rappresentano la categoria, devono semplicemente aspettare che le collecting incassino i diritti, identifichino la loro quota, e gliela ripartiscano.

GLI UTILIZZATORI

Vediamo ora quali sono le macro categorie di utilizzatori che, secondo le norme sopra citate, sono tenute a pagare l’equo compenso per il diritto connesso di Produttori e Aie.

Innanzitutto broadcasters radio e tv, il settore web con web-radio e web-tv e la macro area degli ambienti aperti al pubblico (es. esercizi commerciali, discoteche, palestre, bar, ristoranti, ecc. il c.d. public performance), dove si distinguono in base alle norme sopra citate luoghi di utilizzo a scopo di lucro e luoghi di utilizzo non a scopo di lucro (ovvero quei luoghi dove la musica non è l’elemento principale del business ma rappresenta invece un elemento accessorio da cui comunque l’utilizzatore trae beneficio).

Gli utilizzatori appartenenti a queste categorie devono ottenere dalle collecting che si occupano del diritto connesso una licenza e soltanto il rilascio della licenza consente all’utilizzatore di diffondere musica legalmente, a prescindere da quale sia il mezzo utilizzato (playlist su computer, radio instore etc.).

Il Decreto Legislativo n. 35 15 marzo 2017 (il c.d. Decreto Collecting) che ha recepito la direttiva UE n. 26/2014 (direttiva Barnier) stabilisce i criteri e i principi secondo cui le collecting devono operare e prevede che la licenza sia concessa ad un compenso equo e non discriminatorio a tutela di qualsiasi segmento musicale e sulla base di criteri semplici, chiari e ragionevoli, proporzionati rispetto al valore economico della musica per l’utilizzatore (una radio pagherà un prezzo più alto per la licenza rispetto a un bar).

Per i broadcasters Radio, Tv e web i compensi saranno parametrati rispetto all’effettivo utilizzo di musica; l’utilizzatore trasmetterà l’elenco e la durata dei brani trasmessi alla collecting e la collecting stabilirà il suo tempo musica all’interno del palinsesto.

Nel settore del c.d. public performance, dove non si può rilevare l’effettivo utilizzo del tempo musica, le collecting concordano con le associazioni di categoria più rappresentative quelli che sono i parametri misurabili per le tariffe delle licenze (metri quadri, tipo di impianto per la diffusione etc.).

Infine, una volta incassati tramite licenza i diritti, la collecting provvederà poi a ripartirli ai propri iscritti sulla base della effettiva utilizzazione dei fonogrammi di spettanza di ciascuno di essi attraverso i prospetti analitici (rendiconti) forniti da ciascun utilizzatore.

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